venerdì 29 novembre 2013

Bonus fiscali per ristrutturazioni, acquisto di mobili/elettrodomestici e risparmio energetico probabilmente prorogati al 2014





I due bonus fiscali, uno per le ristrutturazioni (50%) e l'altro per il risparmio energetico (65%), oltre ad essere previsti dal “decreto ecobonus” con riferimento a spese effettuate entro il 31/12/2013, sono stati riconfermati per il prossimo anno - per spese da effettuarsi entro il 31/12/2014 - dal disegno di legge di Stabilità (ddl n. 1120).

La proroga non è ancora certa: il Senato ha, infatti, approvato lo scorso 26 novembre 2013 l'emendamento 1900, interamente sostitutivo del disegno di legge di Stabilità. Il nuovo testo, scaricabile dal sito del Senato, dispone la suddetta proroga al comma 87 dell'unico articolo di cui il medesimo si compone.

La manovra, non ancora Legge dello Stato, passa quindi alla Camera per la seconda lettura.


Di seguito è riportato lo stralcio del ddl di nostro interesse:

87. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (IL COSIDDETTO "DECRETO ECOBONUS", ndr), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14 ("DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA", ndr), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 


[...]

c) all'articolo 16 ("Proroga delle detrazioni fiscali per interventi  di  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e per l'ACQUISTO DI MOBILI", ndr) :

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

2) al comma 1-bis (riguardante le ZONE SISMICHE AD ALTA PERICOLOSITA' -zone 1 e 2, ndr), le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».



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