venerdì 6 febbraio 2015

PMI innovative: Investment Compact estende le agevolazioni per start-up alle imprese già esistenti

PMI innovative: Investment Compact - Foto di Alberto Cardino

L'articolo 4 del Decreto Legge 24/01/2015 n. 3 dispone, nell'ambito del cosiddetto Investment Compact del Governo, che le facilitazioni ed agevolazioni previste per le start-up innovative siano riconosciute ad una nuova categoria di imprese già esistenti, denominate "PMI innovative". Queste ultime devono rispettare, per poter essere iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese, almeno due tra i medesimi requisiti imposti alle start-up innovative: spese in R&S almeno pari al 3% del maggior valore fra fatturato e costo della produzione; impiego di personale altamente qualificato per almeno 1/5 della forza lavoro; titolarità di un brevetto o software registrato. Alle PMI innovative ed ai relativi investitori sono, inoltre, destinate le medesime agevolazioni previste per start-up innovative e relativi investitori: esonero da pagamenti di imposte, bolli e diritti per l'iscrizione al Registro Imprese, detrazione/deduzione sulla quota di capitale detenuta in PMI innovative con età non superiore a 7 anni.

NOTA. L'entrata in vigore dell' Investment Compact, datata  al 24/01/2015, deve tener conto delle eventuali modifiche che potranno intervenire in sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 3/2015.

Sommario Scheda PMI innovative

1. Riferimenti normativi
2. Oggetto
3. Soggetti interessati
4. Requisiti per la qualifica di PMI innovative
5. Registrazione
6. Agevolazioni
   6.1. Per le PMI innovative 
   6.2. Per gli investitori in PMI innovative
7. Riferimenti sul web


PMI innovative: infografica Investment Compact - Fonte passodopopasso.italia.it

1. Riferimenti normativi


2. Oggetto
  • Definizione normativa delle nuova tipologia di "PMI innovative": nuovo comma 5-undecies art. 1 Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58 (Testo Unico Intermediazione Finanziaria);
  • Estensione alle PMI innovative - ed ai relativi investitori - delle agevolazioni già previste per le start-up innovative.

3. Soggetti interessati

"PMI innovative" così definite:
  • residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo;
  • con una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • con l'ultimo bilancio certificato da un revisore;
  • non quotate;
  • non iscritte al Registro speciale per start-up innovative.

4. Requisiti per la qualifica di PMI innovative

Le PMI innovative devono rispettare almeno due dei seguenti requisiti:
  • Spesa in Ricerca e Sviluppo - sperimentazione, prototipazione, sviluppo piano industriale; servizi erogati da incubatori certificati; costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati in R&S, inclusi soci ed amministratori; spese legali di registrazione e protezione proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso - almeno pari al 3% del maggior valore fra costo e valore della produzione;
  • Almeno 1/5 della forza lavoro (dipendenti o collaboratori) ha almeno uno dei seguenti requisiti:
    • un titolo di dottorato di ricerca,
    • una laurea ed almeno 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca;
          oppure almeno 1/3 della forza lavoro ha una laurea magistrale;
  • Titolare (depositario o licenziatario) di almeno una privativa industriale (brevetto) relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale
    oppure
    Titolare dei diritti relativi ad un programma (software) per elaboratore originario.

5. Registrazione

Le PMI innovative devono essere iscritte all'apposita sezione speciale del Registro Imprese.


6. Agevolazioni

6.1. Per le PMI innovative

(Rif. art. 26 comma 8 Decreto Legge 18/10/2012 n. 179)

Esonero dal pagamento di:
  • imposta di bollo e diritti di segreteria per l'iscrizione al Registro Imprese,
  • diritto annuale alla Camera di Commercio.
6.2. Per gli investitori in PMI innovative costituite da non oltre 7 anni


A) PERSONE FISICHE
  • Detrazione del 19% (25% nel caso di PMI innovative a vocazione sociale - ex art. 25 comma 4 Decreto Legge 18/10/2012 n. 179 - o di PMI innovative in ambito energetico) sulla quota di capitale sociale detenuta in una o più PMI innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo che investono prevalentemente in PMI innovative;
  • Importo massimo detraibile per anno: Euro 500.000 (per almeno 2 anni).
B) SOCIETA'

  • Deduzione del 20% (27% nel caso di PMI innovative a vocazione sociale - art. 25 comma 4 Decreto Legge 18/10/2012 n. 179 - o di PMI innovative in ambito energetico) sulla quota di capitale sociale detenuta in una o più PMI innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo o altre società che investono prevalentemente in PMI innovative;
  • Importo massimo deducibile per anno: Euro 1.800.000 (per almeno 2 anni).

7. Riferimenti sul web

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