martedì 28 aprile 2015

TFR in busta: finanziamento garantito per datori di lavoro

TFR in busta paga. Foto tratta da Panorama della UE n. 50
Foto tratta da Panorama della UE n. 50

La Legge di Stabilità 2015 prevede, all'articolo 1 commi 26 - 34, che i lavoratori dipendenti del settore privato possano richiedere al proprio datore di lavoro l'anticipazione del maturando Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in occasione dei periodi di paga decorrenti dal 1 Marzo 2015 al 30 Giugno 2018.
In tale contesto, le imprese con meno di 50 addetti che non intendono corrispondere tale Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.) con risorse proprie possono ottenere da uno degli intermediari aderenti ad apposito Accordo tra Ministero dell'Economia, Ministero del Lavoro e Associazione Bancaria Italiana (ABI) (firmato il 20 Marzo 2015) l'erogazione di uno specifico finanziamento - senza valutazione del merito creditizio - vincolato all'obiettivo di anticipare il TFR in busta paga ai dipendenti.
Tale finanziamento, da rimborsare in unica soluzione alla data del 30 Ottobre 2018, è assistito dalla garanzia del Fondo appositamente istituito presso INPS.

L'erogazione del TFR maturando nella busta paga del lavoratore è stabilita a partire dal quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza (prima paga utile: Agosto 2015).


Sommario

1. Riferimenti normativi
2. Obiettivi
3. Beneficiari
4. Destinatari finali
5. Banche ed intermediari aderenti
6. Condizioni del finanziamento
7. Tasso d'interesse
8. Risorse disponibili per il Fondo di Garanzia
9. Presentazione domande
10. Liquidazione del Qu.I.R.
11. Riferimenti sul web


TFR in busta paga. Foto di Alberto Cardino scattata a Salsomaggiore Terme
Foto di Alberto Cardino scattata a Salsomaggiore Terme

1. Riferimenti normativi
  • Articolo 1 commi 26 - 34 della Legge n. 190/2014 (Stabilità 2015) che istituisce - in via sperimentale da Marzo 2015 a Giugno 2018 - la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di percepire una quota mensile integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda del TFR (di cui all'art. 2120 c.c.); in particolare, il comma 30 prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di accedere a tal fine ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo istituito presso INPS, controgarantito a sua volta dalla garanzia dello Stato;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 29 del 20 Febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 Marzo 2015, recante disposizioni attuative della suddetta norma della Legge di Stabilità 2015;
  • Accordo Quadro del 20 Marzo 2015 tra Ministero dell'Economia, Ministero del Lavoro e Associazione Bancaria Italiana (ABI) per l'erogazione di finanziamenti ai datori di lavoro che anticipano il TFR in busta paga, sottoscritto in base all'articolo 1 comma 31 della Legge di Stabilità 2015;
  • Circolare INPS n. 82 del 23 Aprile 2015 contenente istruzioni operative e contabili per l'applicazione delle suddette norme.

2. Obiettivi

Consentire ai datori di lavoro di liquidare, ai dipendenti che ne facciano richiesta, la Quota Integrativa della Retribuzione (Qu.I.R.) - corrispondente al TFR maturando - relativa ai periodi di paga decorrenti dal 1 Marzo 2015 al 30 Giugno 2018.


3. Beneficiari

Datori di lavoro del settore privato, con meno di 50 addetti e non tenuti al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, che non intendono corrispondere la Qu.I.R. con risorse proprie.


4. Destinatari finali

Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi (escluso settore agricolo), che richiedono l'anticipazione del TFR in busta paga.


5. Banche ed intermediari aderenti

L'elenco sarà pubblicato sul sito dell'Associazione Bancaria Italiana: www.abi.it.


6. Condizioni del finanziamento
  • La banca provvede alla erogazione mensile del finanziamento al datore del lavoro, tra il quinto ed il terzo giorno precedente al saldo della paga;
  • Il rimborso da parte del datore di lavoro, comprensivo degli interessi maturati, è fissato al 30 Ottobre 2018 in unica soluzione;
  • Il finanziamento è assistito dalla garanzia del Fondo appositamente istituito presso INPS, a sua volta controgarantito dallo Stato;
  • La banca stipula il contratto entro il mese precedente l'avvio della liquidazione del Qu.I.R.;
  • Il credito è utilizzato a partire dal mese successivo alla data di perfezionamento del contratto, e comunque non prima del 1 Giugno 2015 e non oltre il 30 Ottobre 2018;
  • La banca non effettua una valutazione di merito creditizio sul richiedente.

7. Tasso d'interesse
  • Non deve essere superiore al tasso di rivalutazione delle quote di TFR periodicamente comunicato da INPS;
  • Può anche essere fisso, a condizione che non superi l'1,5% ovvero la componente fissa del tasso di rivalutazione del TFR, stabilita dall'art. 2120 c.c.

8. Risorse disponibili per il Fondo di Garanzia
  • Euro 100.000.000 per l'anno 2015;
sommati a:
  • Risorse derivanti dal pagamento del prezzo per la garanzia a carico dei datori di lavoro, pari alla misura del contributo mensile dello 0,20% della retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della Legge n. 153/1969 riferita ai lavoratori interessati.


9. Presentazione domande

Il datore di lavoro deve presentare alla banca:
  • Certificazione rilasciata da INPS sui requisiti aziendali riferiti alla specifica posizione contributiva;
  • Visura camerale;
  • Ulteriori informazioni richieste dalla banca.

10. Liquidazione del Qu.I.R.

Per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al finanziamento assistito da garanzia:
  • l'erogazione della Qu.I.R. avverrà a partire dal quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza;
  • il primo periodo di paga utile per l'accesso alla erogazione della Qu.I.R. (maturata nel mese di Maggio 2015) da parte del lavoratore coincide, quindi, con Agosto 2015

11. Riferimenti sul web

RIPRODUZIONE RISERVATA

APPENDICE - TESTI INTEGRALI

Circolare INPS n, 82 del 23/04/2015:


Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta paga from AGEVOFACILE


Accordo quadro MEF - Ministero del Lavoro - ABI del 20/03/2015:




DPCM n. 29 del 20/02/2015:




Stralcio della Legge di Stabilità 2015 (art. 1 commi 26-34):


Nessun commento:

Posta un commento

Tweets